Il Fascismo ideò un ottima strategia per combattere la crisi

Mizar

Alfaheimr
Ma nooooooooo!

[ARIA-SDEGNOSA/MODE ON]
Niente di buono può venir fuori da un fascista
[ARIA-SDEGNOSA/MODE OFF]

Giusto per fare due esempi a caso, aggiungo anche:



Qui voglio un premio o, almeno, un biscottino: ci sono ben due fascistoni implicati in unum video !



P.S. per fabio: tra l'altro, hai dimenticato i codici :mrgreen:
 
Ultima modifica:
Metteteci anche questa:



Veduto il Regio decreto-legge 5 Settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il Regio decreto-legge 23 Settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con Regio decreto 5 Febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il Regio decreto-legge 3 Giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'Art. 3, n. 2, della legge 31 Gennaio 1926-IV, n.100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo 1.
A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
Articolo 2.
Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Articolo 3.
Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
Articolo 4.
Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Articolo 5.
Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Articolo 6.
Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
Articolo 7.
Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Articolo 8.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Articolo 9.
Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Articolo 10.
In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Articolo 11.
Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Articolo 12.
I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
Articolo 13.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
ORDINIAMO
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel
 
E non dimenticate di aggiungerci quest'altra:

Capo I. - Disposizioni generali
Articolo 1.
L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Articolo 2.
Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli Articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 Novembre 1938-XVII, n. 1779.
Articolo 3.
I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'Art. 14 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Articolo 4.
I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall'Art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del Capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Articolo 5.
Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'Art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Articolo 6.
È fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli Articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'Art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'Art. 26 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il Febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
Capo II - Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Articolo 7.
Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall'Art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
Articolo 8.
I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'Art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9.
.......
Articolo 10.
........
Articolo 11.
.......
Articolo 12.
Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'Art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte di Appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di Appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
Articolo 13.
I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Articolo 14.
La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'Art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, ...........
Articolo 15.
Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di Appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Articolo 16.
La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
Capo III - Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Articolo 17.
.....
Articolo 21.
L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 Luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli Articoli 34 e 37 del Codice Civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Articolo 22.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Articolo 23.
I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al Regio decreto-legge 24 Luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'Art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio decreto 20 Settembre 1934 XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
Articolo 24.
I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 25.
È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Articolo 26.
L'esercizio delle attività professionali vietate dall'Art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'Art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 27.
I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
Articolo 28.
I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell'Art. 10 del Regio decreto-legge 17 Novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Articolo 29.
I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Articolo 30.
Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Articolo 31.
Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli Articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Articolo 32.
Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli Articoli 12 e 15.
Articolo 33.
Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'Art. 8 del Regio Decreto - legge 17 Novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'Interno a norma dell'Art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Articolo 34.
Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Articolo 35.
Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'Art. 3, n. 1, della legge 31 Gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.
 

Mizar

Alfaheimr
Vanno bene i Codici, ma hai dimenticato la L. 645/1952.
E chi lo dice che avrei dimenticato ? :mrgreen:
Qualcuno ha negato le negatività del fascismo per caso?

Qui non si voleva affatto dire della assoluta bontà del fascismo. Si voleva solo eccepire la assurdità di alcune affermazioni palesemente...ehm...diciamo: estreme. Assurdità che né tu né altri ha ancora confutato.
Su questa linea, io non mi sognerei mai di dire: un comunista non può far cose buone neppure per ischerzo.
Credevo fosse chiaro. Mi sbagliavo, come al solito.
 
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Se anche Fini definì il fascismo male assoluto, io un po' rifletterei seriamente su cosa è stato il ventennio. E credimi, non serve un nonno che sia andato in "villeggiatura" ed abbia assaggiato la bontà fortificatrice dei pestaggi squadristi per capirlo, basterebbe un po' di onestà intellettuale.

E mio nonno, come me, non era comunista, la pensava semplicemente in modo diverso dal pelato di Piazza Venezia.
E' bambinesco dire: e i comunisti? Quello che hanno combinato in Unione Sovietica e in altre parti del mondo? Credo che nemmeno il marxisista leninista del forum si metta a negare tali realtà.

C'è poco da confutare, non sono Croce, e nemmeno mi va di discuterne, vi invito unicamente a riflettere sul punto che in Italia è ora possibile dire tutte le cavolate che si vogliono senza assaggiare oli e manganelli, qualche anno fa no.
 

Fabio

Altro
Membro dello Staff
Il nero può essere visto come una completa assenza di colore oppure come un mix di tutti i colori, alcuni belli alcuni brutti.
Idem per il fascismo: male assoluto oppure mix di cose estremamente negative (ed anche peggio) più qualcosa di buono.
 

Mizar

Alfaheimr
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Se anche Fini definì il fascismo male assoluto, io un po' rifletterei seriamente su cosa è stato il ventennio.
Bene. Adesso spieghiamo un pò cosa vuole sottintendere questa affermazione. Faccia come se fossi un bimbo di sei anni (cit.:mrgreen:).
Vuole per caso dire che Mizar o altri utenti probabilmente non han riflettuto "seriamente" su cosa è stato il ventennio? Che magari invece, Baldassarre Embriaco lo ha fatto ? :mrgreen:
Mh...ci potrebbe stare. Solo che ora, se così fosse le tocca dimostrare su quali basi può affermare ciò :wink: Vogliamo le fonti.
Prego, vediamo...



E credimi, non serve un nonno che sia andato in "villeggiatura" ed abbia assaggiato la bontà fortificatrice dei pestaggi squadristi per capirlo, .
Un casino insomma. E come dovrei far ciò se anch'io ho un progenitore che ha avuto lo stesso tipo di problema?
Dovrei comportarmi come quelli che usano la cosa in un forum per argomentare? Dovrei andar in giro a dire "Io so quanto è stato così il fascio...ma non conta nulla il fatto che mio nonno...", "riflettete seriamente", "non siate disonesti"?
No, grazie. I tempi dei profeti son finiti.

Comunque, non serve affatto. Ha ragione lei.



basterebbe un po' di onestà intellettuale.
Spieghiamo bene anche cosa vuole dire con ciò.
Vediamo...[sarebbe edificante avere risposte]



E' bambinesco dire: e i comunisti? Quello che hanno combinato in Unione Sovietica e in altre parti del mondo? Credo che nemmeno il marxisista leninista del forum si metta a negare tali realtà.
Infatti un tale dire sarebbe stupido ed infantile oltre ogni dire. Sarebbe, inoltre, piuttosto ridicolo. Infine, non avrebbe attinenza con il discorso.
Ma che c'entra con il resto? [anche qui, sarebbe simpatico ottenere risposte]

P.S. Candidamente bambinesco è anche il rispondere con le straconosciute oscenità fasciste a chi indichi alcuni punti di bontà della legislazione (di solito poco conosciuti).
Non trova ?



C'è poco da confutare, non sono Croce, e nemmeno mi va di discuterne.
Ma infatti nessuno la obbliga. E' lei che si è introdotto in un discorso con tutta l'aria di non aver inteso la misura del discorso in tavola (mia sensazione).
Non c' è nessuno che la obblighi a discutere e confutare. Il problema è che, fino ad ora, lei ha discusso ma non confutato :mrgreen:



vi invito unicamente a riflettere sul punto che in Italia è ora possibile dire tutte le cavolate che si vogliono senza assaggiare oli e manganelli, qualche anno fa no.
Grazie Baldassarre. Te ne sono grato. Questo tuo monito mi ha aperto orizzonti preziosi...orizzonti che mai avevo pensato possibili.
Un'ultima illuminazione del genere...solo con Solone :paura:
 

lettore marcovaldo

Well-known member
Una volta ho sentito la riflessione piuttosto interessante di una storica (non ricordo il nome) :
"Le riforme e le opere create dl fascismo sono state , almeno in parte, espressione autentica di quel regime, o sarebbero state comunque adottate anche da un governo diverso? Poteva l'Italia, come paese dell'europa occidentale tra gli anni '20 e '30, non dotarsi di alcune istituzioni e infrastrutture ?"

La storia , è noto , non si fa con i se ( altrimenti parliamo di "ucronìa" :mrgreen: ) ma cercare di contestualizzare è utile a mio parere.

Molte forme di assicurazione e previdenza sociale furono adottate anche in molti altri paesi. Per non parlare di alcune misure all'insegna "dell'intervento statale" dopo la crisi del 1929.

p.s.
Se in generale si parla della modernizzazione del paese un metro lo si potrebbe trovare in un particolare :
per un certo periodo la tecnologia aerea italiana era all'avanguardia, pur se orientata soprattutto a livello di competizioni
sportive e dimostrazioni.
Ad un certo punto c'è stato un progressivo ritardo. Veti incrociati da parte di ambienti militari , pressioni industriali e miopia politica impedirono l'innovazione. I nostri piloti sono entrati nella 2^ guerra mondiale a bordo di aerei dotati di motori
"stellari" (derivati da quelli della 1^ guerra mondiale) . Rispetto alla concorrenza Inglese che aveva motori a "v" voleva dire viaggiare con decine di chilometri orari in meno... Un risultato del fascismo al massimo della sua espressione .
 
In primis mettiti d'accordo con te stesso: o mi dai del tu o mi dai del lei. Usarli indifferentemente in uno stesso post è sintomo di confusione (a pensar bene), che vuoi prendermi per i f. (a pensar male).

Non devo dimostrare nulla, se la tua conoscenza filosofica non è solo facciata (e inizio ad avere i miei dubbi), non hai che da scegliere un autore e leggerti un testo (non serve che te lo indichi io, almeno a smanettare su internet sarai capace).

Per confutare dovrei aver riconosciuto una tesi nei tuoi post, ma oltre ad una palese violazione della 645 /1952 non ho trovato nulla di costruttivo né argomentativo.

Ultima cosa: la chiarezza non ti appartiene. Non basta usare tre termini desueti per sembrar colto. I tempi dei profeti dovrebbero essere finiti, i tempi dei saccenti purtroppo sono sempre in auge.

Termino qui, perché non vorrei esser buttato fuori dal forum. Mi piace parlare di libri e sono qui per questo. Continua nelle tue elucubrazioni mentali.


Per rispondere seriamente a Fabio. Riconosco a Giovanni Gentile la migliore riforma scolastica dell'ultimo secolo. Ma è l'unica concessione che posso fare al fascismo.

Sui treni che arrivano in orario e sulle bonifiche e gli acquedotti hanno già detto tutto i giovani che mi hanno preceduto.
 

Mizar

Alfaheimr
In primis mettiti d'accordo con te stesso: o mi dai del tu o mi dai del lei. Usarli indifferentemente in uno stesso post è sintomo di confusione (a pensar bene), che vuoi prendermi per i f. (a pensar male).

Non devo dimostrare nulla, se la tua conoscenza filosofica non è solo facciata (e inizio ad avere i miei dubbi), non hai che da scegliere un autore e leggerti un testo (non serve che te lo indichi io, almeno a smanettare su internet sarai capace).

Per confutare dovrei aver riconosciuto una tesi nei tuoi post, ma oltre ad una palese violazione della 645 /1952 non ho trovato nulla di costruttivo né argomentativo.

Ultima cosa: la chiarezza non ti appartiene. Non basta usare tre termini desueti per sembrar colto. I tempi dei profeti dovrebbero essere finiti, i tempi dei saccenti purtroppo sono sempre in auge.

Termino qui, perché non vorrei esser buttato fuori dal forum. Mi piace parlare di libri e sono qui per questo. Continua nelle tue elucubrazioni mentali.


Per rispondere seriamente a Fabio. Riconosco a Giovanni Gentile la migliore riforma scolastica dell'ultimo secolo. Ma è l'unica concessione che posso fare al fascismo.

Sui treni che arrivano in orario e sulle bonifiche e gli acquedotti hanno già detto tutto i giovani che mi hanno preceduto.
Ciao Baldy :wink:
 

fabiog

New member
Non mi sembra che ci sia stata nessuna palese violazione della legge 645/ 1952. Son state poste solo legittime domande o riportate leggi ufficiali del Ventennio in risposta ad una dichiarazione personalmente ritenuta , non in toto, sbagliata.
La Consulta presieduta da Enrico de Nicola ( credo nel 1957 ) in merito all'art. 4 di tale legge specificò che " il reato di apologia "non si configura in una " difesa elogiativa " bensì " in una esaltazione tale da poter ricondurre alla riorganizzazione del partito fascista ".
Alla luce di ciò parlare di violazione mi sembra esagerato, a meno che esprimere un opinione diversa su un argomento considerato tabù non sia violare la legge.
 

Mizar

Alfaheimr
Non mi sembra che ci sia stata nessuna palese violazione della legge 645/ 1952. Son state poste solo legittime domande o riportate leggi ufficiali del Ventennio in risposta ad una dichiarazione personalmente ritenuta , non in toto, sbagliata.
La Consulta presieduta da Enrico de Nicola ( credo nel 1957 ) in merito all'art. 4 di tale legge specificò che " il reato di apologia "non si configura in una " difesa elogiativa " bensì " in una esaltazione tale da poter ricondurre alla riorganizzazione del partito fascista ".
Alla luce di ciò parlare di violazione mi sembra esagerato, a meno che esprimere un opinione diversa su un argomento considerato tabù non sia violare la legge.
Alla luce, poi, della interpretazione in merito della Cassazione, certe affermazioni paionio ai limiti del paranoico (oltre che in potenziale contrasto con libertà fondamentali di rango costituzionale). Non dico altro.

Nel caso Baldassarre non sia d'accordo, potrà indicarci le affermazioni in violazione della legge del '52. Vediamo.
 

asiul

New member
Per confutare dovrei aver riconosciuto una tesi nei tuoi post, ma oltre ad una palese violazione della 645 /1952 non ho trovato nulla di costruttivo né argomentativo.

Questa mi era sfuggita. Forse perchè quando leggo tendo a saltare le argomentazioni poco serie.:mrgreen:

Scusami (seria), non ti conosco e non riesco a capire il tono di questa affermazione, ma cerchiamo di leggere quello che ognuno di noi scrive con "onestà". Ho letto questo thread e non ho intravisto alcuna violazione di legge o propaganda per la ricostruzione di una qualunque associazione di tipo fascista.

Mostrare dell'onestà o conoscenza intellettuale è ben diverso dal commettere un reato come quello di apologia fascista.
Quanto poi alla libera manifestazione di un pensiero (quello che è avvenuto in questo post) la Suprema Corte si è espressa chiaramente. Deve esserci , non una libera difesa elogiativa (che qui non ho letto!!),ma un chiaro tentativo di esaltazione, tale da prefigurare una volontà di ricostruzione o riorganizzazione del partito fascista ( e neppure questo è stato scritto).

Ora,... mi domando è possibile discutere serenamente di talune argomentazioni senza il "timore" di sentirsi giudicati? E' possibile esprimere il proprio pensiero e nel medesimo istante evitare di "criticare" quello altrui? Sarebbe tutto più semplice :)

PS potrei aver capito male?:? (sta mettendo le mani avanti:mrgreen:) allora me ne scuso da subito:wink:
 

Mizar

Alfaheimr
Ora,... mi domando è possibile discutere serenamente di talune argomentazioni senza il "timore" di sentirsi giudicati? E' possibile esprimere il proprio pensiero e nel medesimo istante evitare di "criticare" quello altrui? Sarebbe tutto più semplice :)
Provo a rispondere io: non in uno stato fascista !
Non dobbiamo mai credere di esserci lasciati definitivamente alle spalle certe inclinazioni illiberali :W

Biscottino :mrgreen:
 
Per Asiul: Non leggere questo post è poco serio per i tuoi canoni. Lo so che lo fai in automatico, ma mi permetto di darti un aiuto.

Cari giovani, è quantomeno singolare che mi citiate Corte di Cassazione e Corte Costituzionale.Istituzioni, serie e rispettabili. Vi rimembro però che quando c'era il pelato di Piazza Venezia, le decisioni della magistratura, per il Grande Capo, valevano come le decisioni della Corte Suprema di Paperopoli.

Puoi sostituire "fascista" con "totalitario", magari ti viene più spontaneo.


Per me la polemica si chiude qua. Lascio a voi, se volete usufruirne, la chiusa.
 
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